Page 37 - Il Processo
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Ma veniamo ora ai principi contenuti nello Statuto e a quelli del diritto naturale.
Lo Statuto Albertino era una legge che promanava dal Re, era cioè “concessa” dal Monar-
ca.
Non era, dunque, approvata da un Parlamento.
Si de niva “Legge fondamentale” ed era – così come detto espressamente nel testo - “perpetua ed irrevocabile”; dunque, era dotata di peculiare forza e comunque riconducibi- le a colui che la aveva concessa: il Re.
Il Re aveva, inoltre, la piena potestà legislativa. Così prevedeva l’art. 3 dello Statuto: nell’or- dine, il Re la esercitava prima delle Camere.
Così come solo a lui competeva il potere esecutivo (art. 5 dello Statuto).
Sappiamo che l’art. 24 è comunemente considerato uno dei punti cardine dello Statuto, ed abbiamo anche visto nella introduzione quali principi fondamentali di esso siano stati contraddetti, derogati, annullati dalle leggi razziali (gli articoli 1,3,7 e 24).
Ebbene, possiamo senz’altro affermare che con l’approvazione delle leggi razziali, in Ita- lia si viene a determinare una sostanziale ingiusti cata situazione di “antistoricità”: infatti, la affermazione del principio di ineguaglianza (contenuto in tali provvedimenti) rompe la linea evolutiva seguita dallo stato liberale, che affondava le sue radici proprio nell’assetto costituzionale dello Statuto albertino. Si determina così una rilevante contraddizione con lo spirito risorgimentale e con la ratio dei successivi decreti attuativi, approvati dopo l’emana- zione dello Statuto in coerenza proprio con quello spirito innovativo.
Si tratta, per fare esempi concreti, del Regio Decreto 29.03.1848 e della Legge 19.06.1848. Il primo (emanato quasi cento anni prima delle leggi razziali), nell’esplicitare il principio statutario, stabiliva espressamente che: “Gli israeliti regnicoli godranno, dalla data del pre- sente, di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici”, mentre la Legge 19.06.1848 stabiliva un moderno e civilissimo principio di uguaglianza a proposito di religione: “...volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la religione cattolica....”, affermava testualmente che “La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari...).
Insomma, ciò che costituiva una moderna conquista di civiltà nella costruzione dello Stato liberale unitario d’Italia, veniva obliterato, contraddetto e cancellato quasi cento anni più tardi attraverso una rozza e misti catoria normazione di retroguardia.
Ed allora, ecco delinearsi con nitidezza la violazione, la censurabilità del comportamento istituzionale di Vittorio Emanuele III.
A lui spettava anzitutto il potere di “sanzione” delle leggi; e poi quello di promulgazione. Mentre quest’ultimo era un potere pressoché formale, il primo era assai più importante, perché consisteva in una prerogativa di controllo di legittimità, che apparteneva solo ed esclusivamente a lui, cioè al Re.
Orbene, Vittorio Emanuele III non si oppose – sebbene egli avesse il dovere di farlo - ad un abominio normativo che sovvertiva completamente lo spirito della Legge Fondamentale dello Stato. Egli restò inerte. Egli mancò.
Mancò nell’imputato il necessario e dovuto coraggio istituzionale. Mancò quel coraggio che ci si sarebbe atteso in un momento così importante e delicato per il Paese. Coraggio che altri, in quel momento storico, seppero concretamente dimostrare: basti pensare a
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