Page 15 - Il Processo
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endo illegalmente e ingiustamente cospicue risorse umane e materiali alla collettivi- tà, disperdendole o, addirittura, distruggendole inesorabilmente. Lo Stato Italiano fu così privato di un signi cativo e consistente patrimonio umano, culturale, scienti co e tecnico, ciò che  nì in sostanza per produrre un vero e proprio depauperamento della collettività italiana.
Illegittimi divieti, illegittime privazioni, illegittime limitazioni dei diritti previsti dallo Statuto, illegittime esclusioni nel lavoro, nelle professioni, nelle attività commerciali e produttive, nella proprietà, nei diritti politici, nella vita di relazione, insomma in ogni settore della so- cietà, e  nanco nella sfera più personale ed intima della vita affettiva (come quelle ad esem- pio, riguardanti le possibilità di contrarre matrimonio). Tutto questo è stato reso possibile dalla promulgazione e applicazione delle “leggi razziali”.
In altre parole, una negazione dei diritti fondamentali dell’uomo, preliminare alla successiva negazione dello stesso diritto alla vita.
Il crimine contestato, in verità, non può tuttavia essere compreso e spiegato nella sua inte- rezza, se non viene opportunamente collegato alla più ampia e signi cativa responsabilità di altri soggetti.
La promulgazione delle “leggi razziali” non è altro, infatti, che la conclusione di un percorso politico e sociale che ha visto il regime fascista dell’epoca compiere una serie di atti prepa- ratori che hanno via via reso possibile pervenire ad un regime totalitario e ad una legisla- zione razzista, gravemente persecutoria nei confronti di una minoranza.
Fra i principali atti normativi di questo genere possono essere annoverati:
· la legge 24 dicembre 1925 n. 2263 sulle attribuzioni del Capo del Governo,
· la legge 31 gennaio 1926 n. 100 sulle facoltà attribuite al potere esecutivo di emanare
norme giuridiche,
· la legge sul controllo della stampa (31 dicembre 1925 n. 2307) e quella sull’abolizione del diritto di sciopero (legge 3 aprile 1926 n. 563),
· la legge 17 maggio 1928, n. 1029 che prevedeva una lista unica nazionale di 409 candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo da sottoporre agli elettori;
· la legge 25 novembre 1926 n. 2008, che istituiva il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, competente a giudicare tutti i reati contro la sicurezza dello Stato e del regime fascista.
Fu in questo contesto liberticida che vennero generate le cosiddette “leggi razziali”, la cui approvazione e conseguente responsabilità – se è certamente da ascrivere alla classe dirigente fascista – non può tuttavia non riguardare, in concreto, anche molti altri soggetti. In altre parole, tale responsabilità deve essere concretamente riconosciuta anche nei con- fronti di tutti coloro che, con il proprio comportamento (contestuale alla approvazione e poi successivo ad essa nella sua concreta applicazione), non ebbero a contrastarla, a contestar- la o quanto meno a criticarla.
Con il presente atto di accusa, dunque, si intende accomunare nella responsabilità globale verso di esse, anche tutti coloro che in Italia non presero alcuna posizione sulla straordinaria e incredibile ingiustizia che si consumava con l’emanazione di quelle leggi, in tutti i settori della vita civile, e vale a dire:
- esponenti politici, che approvarono con il proprio voto l’adozione di quelle leggi, o che
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