decreto 15/11/1938 n1779
REGIO DECRETO-LEGGE
15 novembre l938-XVII, n.1779
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme gi� emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
�Veduto il R. decreto-legge 5 settembre l938-XVI, n. 1390;
�Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. l630;
�Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
�Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
�Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
� Riconosciuta la necessit� urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
�Udito il Consiglio dei Ministri;
�Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
�Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
�A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; n� possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
�Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 2
�Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3
�Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.
�E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorit� ecclesiastiche.
Art. 4
�Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani � vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.
�Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di pi� autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonch� alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5
�Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle localit� in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.
�Le comunit� israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.
�Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potr� essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunit� israelitiche.
Art. 6
�Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunit� israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.
�Alle scuole stesse potr� essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a’ sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualit� di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gl’insegnamenti della religione e della cultura militare.
�Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potr� essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
Art. 7
�Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Art. 8
�Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 � dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.
�Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.
�Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Art. 9
�Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.
�Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 10
�In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica gi� iscritti nei passati anni accademici a Universit� o Istituti superiori del Regno.
�La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente.
�Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Art. 11
�Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potr� essere protratta al 1� gennaio 1939-XVII.
�Le modificazioni agli statuti delle Universit� e degl’Istituti di istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Art. 12
�I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, sono abrogati.
E' altres� abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.
Art. 13
�Il presente decreto sar� presentato al Parlamento per la conversione in legge.
�Il Ministro proponente � autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
�Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
�
Dato a San Rossore,
add� 15 novembre 1938-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Di Revel
�Visto, il Guardasigilli: Solmi.
�
Registrato alla Corte dei conti,
add� 26 novembre 1938-XVII
Atti del Governo,
registro 403, foglio n. 99. – Mancini.